Accordo
Art. 15
In vigore dal 31 ago 1982
.
1) Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente Accordo nel caso che tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato.
2) Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
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