Accordo

Art. 15

In vigore dal 31 ago 1982
. 1) Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente Accordo nel caso che tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato. 2) Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo