Accordo
Art. 12
In vigore dal 31 ago 1982
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1) Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti possono utilizzare nei procedimenti civili, penali ed amministrativi le informazioni ed i documenti ottenuti in conformità del presente Accordo, nei limiti e alle condizioni stabilite dal rispettivo ordinamento giuridico nazionale.
2) A richiesta dell'altra Parte contraente i documenti saranno forniti, ove occorra, autenticati dai funzionari dell'Amministrazione doganale a tal fine designati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-12