Accordo

Art. 12

In vigore dal 31 ago 1982
. 1) Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti possono utilizzare nei procedimenti civili, penali ed amministrativi le informazioni ed i documenti ottenuti in conformità del presente Accordo, nei limiti e alle condizioni stabilite dal rispettivo ordinamento giuridico nazionale. 2) A richiesta dell'altra Parte contraente i documenti saranno forniti, ove occorra, autenticati dai funzionari dell'Amministrazione doganale a tal fine designati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo