Accordo
Art. 13
In vigore dal 31 ago 1982
.
A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui sia stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorità competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti e le decisioni emanati dalle autorità amministrative, concernenti l'applicazione della legislazione doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-13