Accordo
Art. 16
In vigore dal 31 ago 1982
.
1) Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo.
Possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorità che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre che la legislazione propria dell'autorità che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
2) Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni, di cui l'Amministrazione doganale di una Parte contraente dispone in virtù del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Parte, ai documenti o alle informazioni aventi la stessa natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-16