Accordo

Art. 16

In vigore dal 31 ago 1982
. 1) Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo. Possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorità che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre che la legislazione propria dell'autorità che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 2) Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni, di cui l'Amministrazione doganale di una Parte contraente dispone in virtù del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Parte, ai documenti o alle informazioni aventi la stessa natura.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-16

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