Accordo
Art. 18
In vigore dal 31 ago 1982
.
L'assistenza prevista dal presente Accordo viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti.
Tali Amministrazioni stabiliscono di comune accordo le modalità di pratica attuazione.
Una Commissione mista composta da rappresentanti delle Amministrazioni doganali di ambedue le Parti contraenti è incaricata di esaminare i problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-18