Accordo
Art. 10
In vigore dal 31 ago 1982
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1) I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di una delle Parti contraenti possono, con il consenso dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente ed ai fini delle indagini su una violazione doganale specifica, raccogliere negli uffici di questa ultima Amministrazione ogni informazione risultante dalle scritture, dai registri e dagli altri documenti tenuti da tali uffici per l'applicazione delle leggi doganali. Detti funzionari sono autorizzati a prendere copie di tali scritture, registri e documenti.
2) L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte contraente può autorizzare che i propri agenti depongano, nei limiti dell'autorizzazione, come testimoni o esperti nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati nello Stato dell'altra Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-10