Accordo
Art. 7
In vigore dal 31 ago 1982
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1) L'Amministrazione doganale di una Parte contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, di iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispone relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscano o sembrino costituire violazione alla legislazione doganale di questa ultima Parte.
2) Qualora l'Amministrazione doganale di una Parte contraente constati esportazioni a destinazione dell'altra Parte contraente di merci riprese nelle liste di cui all', in misura tale che sembrino costituire pericolo di grave pregiudizio per l'economia dell'altra Parte contraente, ne informa subito e di iniziativa l'Amministrazione doganale di quest'ultima Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-7