Accordo

Art. 3

In vigore dal 31 ago 1982
. 1) Le Amministrazioni doganali delle parti contraenti si comunicano, a richiesta, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione o di esportazione, specialmente quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana e della specie tariffaria della merce. Tuttavia, ferme restando le disposizioni di cui all' ed all' del presente Accordo, le informazioni saranno fornite spontaneamente, sia nel caso di traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, sia in qualsiasi altro caso che possa comportare grave pericolo per l'economia dell'altro paese. 2) L'Amministrazione interpellata se non dispone delle informazioni richieste, fa svolgere indagini nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel proprio paese in materia di percezione di dazi doganali e di altri diritti di importazione e di esportazione.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-3

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