Accordo

Art. 1

In vigore dal 31 ago 1982
ACCORDO di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Spagna: considerato che le violazioni delle leggi doganali pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi paesi; convinti che la lotta contro tali violazioni può essere effettivamente realizzata mediante una stretta cooperazione tra le due Amministrazioni doganali; tenuta presente la Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue: . Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza, nei modi e alle condizioni previsti dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle rispettive legislazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-1

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