Accordo

Art. 4

In vigore dal 31 ago 1982
. Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di traffico in violazione alle rispettive legislazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-4

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