Accordo
Art. 4
In vigore dal 31 ago 1982
.
Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di traffico in violazione alle rispettive legislazioni doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-4