Accordo

Art. 9

In vigore dal 31 ago 1982
. Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti adottano disposizioni affinché i loro servizi di ricerca mantengano rapporti diretti allo scopo di facilitare, mediante lo scambio di informazioni, la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni alla legislazione doganale dei rispettivi paesi.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-9

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