Convenzione

Art. 15

In vigore dal 31 ago 1982
. Il doppio cittadino che perda una delle due cittadinanze conserva i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che gli siano state applicate. Egli cessa per il futuro di beneficiare della Convenzione e sarà soggetto soltanto alla legislazione dello Stato di cui ha conservato la cittadinanza.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-15

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