Convenzione

Art. 14

In vigore dal 31 ago 1982
. Il doppio cittadino che non abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare sarà segnalato alle autorità competenti dell'altro Stato dalle autorità dello Stato dove egli prestava o avrebbe dovuto prestare il servizio. Colui che si sia sottratto ai propri obblighi sarà escluso dai benefici della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo