Convenzione

Art. 11

In vigore dal 31 ago 1982
. Durante l'adempimento degli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati, in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-11

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