Convenzione
Art. 9
In vigore dal 31 ago 1982
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1. Il doppio cittadino che avrà soddisfatto, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, gli obblighi del servizio militare ai quali egli è sottoposto dalla legislazione di uno dei due Stati, sarà considerato come aver soddisfatto gli stessi obblighi nei confronti dell'altro Stato.
2. Il doppio cittadino che ha acquisito la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dello Stato di cui già possedeva la cittadinanza, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-9