Convenzione

Art. 4

In vigore dal 31 ago 1982
. 1. Il doppio cittadino sarà soggetto agli obblighi del servizio militare nello Stato contraente sul territorio del quale ha la propria residenza abituale all'età di 18 anni. Tale residenza sarà accertata mediante la presentazione di una dichiarazione conforme all'allegato Modulo A, sottoscritta in triplice esemplare dinanzi all'Autorità competente dello Stato di detta residenza. Un'esemplare di tale dichiarazione sarà rimesso alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato ove il doppio cittadino non è tenuto a prestare il servizio militare. 2. Colui che divenga doppio cittadino dopo aver compiuto 18 anni di età e che a quel momento non abbia ancora soddisfatto gli obblighi del servizio militare nell'uno o nell'altro dei due Stati sarà tenuto a soddisfare tali obblighi in quello Stato ove aveva la residenza, abituale al momento dell'acquisto della seconda cittadinanza. Tale residenza abituale sarà attestata secondo la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-4

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