Art. 3
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Chi possiede la doppia cittadinanza italiana e belga è tenuto a svolgere il servizio militare verso uno solo dei due Stati. Chi possiede una sola cittadinanza risponde unicamente verso il proprio Stato di appartenenza. Se una persona ha già assolto la leva in uno Stato prima di cambiarne la cittadinanza, gli obblighi si considerano soddisfatti anche per il nuovo Stato. Questa stessa regola vale anche per chi ha acquistato la cittadinanza dell'altro Stato prima dell'entrata in vigore della Convenzione.
La norma serve a evitare che chi possiede la doppia cittadinanza o chi cambia cittadinanza debba svolgere due volte il servizio militare.
Si applica ai cittadini con doppia cittadinanza (italiana e belga) e a chi ha cambiato la propria cittadinanza tra i due Stati contraenti.
Un cittadino che possiede sia la cittadinanza italiana sia quella belga deve adempiere agli obblighi di leva verso uno solo dei due Paesi. Se invece un cittadino ha già completato il servizio militare secondo la legge del primo Stato e poi acquisisce la cittadinanza del secondo, il suo obbligo di leva si considera assolto anche verso quest'ultimo.
Obbligo di soddisfare i doveri di servizio militare verso uno solo degli Stati contraenti (per i doppi cittadini) o verso lo Stato di appartenenza.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.