Convenzione

Art. 3

In vigore dal 31 ago 1982
. 1. Il doppio cittadino è tenuto a soddisfare gli obblighi del servizio militare nei confronti di uno solo degli Stati contraenti. 2. I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti che non siano in possesso della doppia cittadinanza sono tenuti a soddisfare i propri obblighi militari nei confronti del solo Stato di cui posseggono la cittadinanza. Tuttavia, se essi hanno già soddisfatto i propri obblighi di servizio militare nei confronti di uno dei due Stati, alle condizioni previste dalla legge di tale Stato prima del mutamento di cittadinanza, saranno considerati come se avessero soddisfatto i medesimi obblighi nei confronti dell'altro Stato. Queste disposizioni si applicano altresì ai cittadini di uno dei due Stati che hanno acquistato la cittadinanza dell'altro Stato prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-3

In sintesi

Chi possiede la doppia cittadinanza italiana e belga è tenuto a svolgere il servizio militare verso uno solo dei due Stati. Chi possiede una sola cittadinanza risponde unicamente verso il proprio Stato di appartenenza. Se una persona ha già assolto la leva in uno Stato prima di cambiarne la cittadinanza, gli obblighi si considerano soddisfatti anche per il nuovo Stato. Questa stessa regola vale anche per chi ha acquistato la cittadinanza dell'altro Stato prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

Perché esiste questa norma

La norma serve a evitare che chi possiede la doppia cittadinanza o chi cambia cittadinanza debba svolgere due volte il servizio militare.

A chi si applica

Si applica ai cittadini con doppia cittadinanza (italiana e belga) e a chi ha cambiato la propria cittadinanza tra i due Stati contraenti.

Esempio pratico

Un cittadino che possiede sia la cittadinanza italiana sia quella belga deve adempiere agli obblighi di leva verso uno solo dei due Paesi. Se invece un cittadino ha già completato il servizio militare secondo la legge del primo Stato e poi acquisisce la cittadinanza del secondo, il suo obbligo di leva si considera assolto anche verso quest'ultimo.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di soddisfare i doveri di servizio militare verso uno solo degli Stati contraenti (per i doppi cittadini) o verso lo Stato di appartenenza.

Domande frequenti

Chi ha la doppia cittadinanza deve svolgere il servizio militare in entrambi gli Stati?No, è tenuto a soddisfare gli obblighi del servizio militare nei confronti di uno solo dei due Stati contraenti.
Cosa succede a chi cambia cittadinanza dopo aver già svolto il servizio militare?Se ha già svolto il servizio militare secondo la legge del primo Stato prima di cambiare cittadinanza, viene considerato come se avesse soddisfatto gli obblighi anche nei confronti del nuovo Stato.
La regola si applica a chi ha cambiato cittadinanza prima dell'entrata in vigore della Convenzione?Sì, le disposizioni si applicano anche ai cittadini che hanno acquistato la cittadinanza dell'altro Stato prima della data di entrata in vigore della Convenzione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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