Convenzione
Art. 1
In vigore dal 31 ago 1982
CONVENZIONE
fra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini
IL GOVERNO ITALIANO
e
IL GOVERNO BELGA
Desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che abbiano l'obbligo di prestare detto servizio sia in Italia che in Belgio, Prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963;
Hanno deciso di concludere una Convenzione, a tale effetto nominando per loro Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
Sen. Libero DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato agli Affari esteri,
S. M. il Re del Belgio:
On. Charles-Ferdinand NOTHOMB, Ministro degli Affari esteri,
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri di cui hanno riscontrato la buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
.
Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso:
a) con l'espressione "doppio cittadino" si intende ogni persona che possegga contemporaneamente le cittadinanze italiana e belga, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;
b) con l'espressione "servizio militare" si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio o prestazione considerati come equivalenti dalla legislazione dello Stato ove questi servizi o prestazioni vengano adempiuti;
c) con l'espressione "residenza abituale" si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino, tenendo conto del centro dei suoi legami e delle sue occupazioni.
Qualora, in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente, il doppio cittadino avesse la sua residenza abituale in ambedue gli Stati contraenti, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione per via diplomatica, di comune accordo, fondandosi sui seguenti principi:
1) il doppio cittadino sarà considerato avere la propria residenza abituale nello Stato contraente in cui si trova il luogo di abitazione permanente suo e della propria famiglia;
2) se il conflitto di residenza abituale non può essere risolto in base al criterio di cui sopra tale residenza verrà stabilita in base alla maggior durata della residenza stessa nei 12 mesi che precedono la data in cui il doppio cittadino ha compiuto 18 anni di età.
Storico versioni
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