Convenzione

Art. 5

In vigore dal 31 ago 1982
. Il doppio cittadino che all'età di 18 anni ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato terzo ha la facoltà di scegliere quello degli Stati contraenti nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare. A tal fine egli sottoscriverà, al più presto, in triplice esemplare una dichiarazione conforme all'allegato Modulo B, dinanzi alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato ove egli intende sottoporsi, agli obblighi del servizio militare; tale Autorità trasmetterti questi documenti alle Autorità competenti dei due Stati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-5

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