Convenzione

Art. 10

In vigore dal 31 ago 1982
. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell' della presente Convenzione, il doppio cittadino che sarà stato esentato, dispensato o esonerato dal compimento degli obblighi del servizio militare nello Stato dove egli li deve assolvere conformemente alle disposizioni di cui agli della presente Convenzione, sarà considerato come se avesse soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-10

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