Convenzione

Art. 13

In vigore dal 31 ago 1982
. 1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare soltanto i doppi cittadini che hanno la residenza abituale sul proprio territorio e quelli che, avendo soddisfatto gli obblighi del servizio militare secondo la propria legislazione, risiedono in uno Stato terzo. Tuttavia gli Ufficiali di complemento posti nella riserva resteranno a disposizione dello Stato nelle cui Forze Armate hanno adempiuto agli obblighi del servizio militare, qualunque sia lo Stato ove abbiano stabilito la propria residenza. 2. Il doppio cittadino che abbia risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati sarà considerato in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-13

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