Convenzione
Art. 12
In vigore dal 31 ago 1982
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1. Il doppio cittadino che abbia adempiuto ai propri obblighi del servizio militare di leva in uno dei due Stati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sarà sottoposto in questo Stato agli obblighi del militare in congedo che esso Stato prevede per i propri cittadini.
2. Tuttavia, chi abbia trasferito la propria residenza abituale nello Stato contraente in cui non ha assolto gli obblighi del servizio militare di leva, sarà sottoposto agli obblighi del militare in congedo previsti da quest'ultimo Stato. Tale disposizione non è applicabile agli Ufficiali di complemento posti nella riserva, i quali resteranno soggetti agli obblighi militari nello Stato dove hanno prestato servizio militare obbligatorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-12