Convenzione

Art. 17

In vigore dal 31 ago 1982
. 1. I formulari di cui agli della presente Convenzione potranno essere modificati, di comune accordo, a mezzo di scambio di lettere. 2. I documenti emessi in conformità agli della presente Convenzione, così come, eventualmente, gli altri documenti che dovessero essere presentati ai fini della sua applicazione, saranno esenti da legalizzazione o dalla "apostille".
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-17

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