Convenzione
Art. 17
In vigore dal 31 ago 1982
.
1. I formulari di cui agli della presente Convenzione potranno essere modificati, di comune accordo, a mezzo di scambio di lettere.
2. I documenti emessi in conformità agli della presente Convenzione, così come, eventualmente, gli altri documenti che dovessero essere presentati ai fini della sua applicazione, saranno esenti da legalizzazione o dalla "apostille".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-17