Convenzione
Art. 20
In vigore dal 31 ago 1982
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Il doppio cittadino che, anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione, abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati sarà considerato come aver soddisfatto questi stessi obblighi nell'altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-20