Convenzione
Art. 14
14 / 22In vigore dal 31 ago 1982
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Il doppio cittadino che non abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare sarà segnalato alle autorità competenti dell'altro Stato dalle autorità dello Stato dove egli prestava o avrebbe dovuto prestare il servizio. Colui che si sia sottratto ai propri obblighi sarà escluso dai benefici della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-14