Convenzione
Art. 15
15 / 22In vigore dal 31 ago 1982
.
Il doppio cittadino che perda una delle due cittadinanze conserva i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che gli siano state applicate.
Egli cessa per il futuro di beneficiare della Convenzione e sarà soggetto soltanto alla legislazione dello Stato di cui ha conservato la cittadinanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-15