Convenzione

Art. 22

Metodo dell'imputazione

In vigore dal 11 giu 1982
. Metodo dell'imputazione 1. a) Allorchè un residente dello Zambia ritrae redditi dall'Italia che possono essere tassati in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, l'imposta italiana dovuta su detti redditi sarà imputata a credito sull'imposta zambiana dovuta da quel residente. L'ammontare del credito, tuttavia, non deve eccedere la quota di imposta zambiana relativa a tali redditi, calcolata prima dell'imputazione del credito; b) nel caso in cui i redditi provenienti dall'Italia siano dividendi pagati da una società residente dell'Italia, il credito deve tener conto dell'imposta prelevata in Italia sugli utili della società distributrice. 2. La Repubblica italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito elencate all' della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito. Tuttavia, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta zambiana sul reddito, non esente nella Repubblica dello Zambia in virtù della presente Convenzione, nel modo seguente: a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Zambia deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, e dalle imposte applicate sullo stesso reddito da parte delle Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo; Se l'ammontare dell'imposta pagata in Zambia su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo; b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dalla imposta complementare o dalla imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Zambia eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. 3. Ai fini del paragrafo 2, si considera che l'espressione "imposta zambiana dovuta" comprende qualsiasi somma che sarebbe stata dovuta come imposta zambiana, in assenza di una esenzione o riduzione d'imposta concessa ai sensi del "Pioneer Industries" (Relief from Income Tax) Act, 1965, o di ogni altra legge zambiana avente analoghi scopi ed effetti.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-22

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