Convenzione
Art. 21
Redditi non espressamente menzionati
In vigore dal 11 giu 1982
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Redditi non espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-21