Convenzione

Art. 25

Scambio di informazioni

In vigore dal 11 giu 1982
. Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
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