Protocollo

Art. 1

In vigore dal 11 giu 1982
Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica dello Zambia e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972 Il Governo della Repubblica della Zambia, ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972 (qui di seguito indicata come "la Convenzione"); hanno convenuto le seguenti disposizioni: . Il paragrafo 3 dell' della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "3) le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono, in particolare: a) per quanto concerne la Zambia: i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sui minerali (the mineral tax); iii) l'imposta personale (the personal levy); iv) l'imposta sull'impiego specializzato (the selective employment tax); ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta zambiana"); b) per quanto concerne l'Italia; i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; il) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")"
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-p-1

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