Protocollo
Art. 4
In vigore dal 11 giu 1982
.
1. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lusaka non appena possibile.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974.
3. Le domande rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto il presente Protocollo con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974, e fino all'entrata in vigore: del presente Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Lusaka il giorno 13 novembre 1980 in duplice esemplare in
lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica della Zambia della Repubblica italiana
HUSOKOTWANE CUNEO
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Storico versioni
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