Protocollo

Art. 4

In vigore dal 11 giu 1982
. 1. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lusaka non appena possibile. 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974. 3. Le domande rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto il presente Protocollo con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974, e fino all'entrata in vigore: del presente Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Lusaka il giorno 13 novembre 1980 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica della Zambia della Repubblica italiana HUSOKOTWANE CUNEO Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-p-4

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