Convenzione
Art. 27
Entrata in vigore
In vigore dal 11 giu 1982
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Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Zambia:
con riferimento ai redditi per l'anno imponibile che inizia il, o successivamente al, 1 aprile 1971;
b) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1971.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti debbono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-27