Convenzione
Art. 23
Non discriminazione
In vigore dal 11 giu 1982
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Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettabili nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente che si trovino nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato contraente meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la stessa attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato contraente.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso d'imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che essa accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile e ai loro carichi di famiglia.
6. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-23