Convenzione
Art. 19
Funzioni pubbliche
In vigore dal 11 giu 1982
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Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fonti da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato contraente.
2. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-19