Convenzione
Art. 18
Pensioni
In vigore dal 11 giu 1982
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Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e pagate in relazione ad un cessato impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-18