Convenzione

Art. 17

Artisti e sportivi

In vigore dal 11 giu 1982
. Artisti e sportivi Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-17

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