Convenzione

Art. 13

Guadagni di capitale

In vigore dal 11 giu 1982
. Guadagni di capitale 1. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell', sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato contraente. 3. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-13

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