Convenzione
Art. 20
Personale di ricerca e studenti
In vigore dal 11 giu 1982
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Personale di ricerca e studenti
1. Le remunerazioni che una persona la quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve per l'attività di studio o di ricerca svolta durante un periodo di residenza temporanea non superiore a due anni presso un'università, istituto di ricerca, od altra simile istituzione dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato contraente.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria preparazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale non sono imponibili in tale altro Stato contraente, a condizione che esse gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di detto altro Stato contraente.
3. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;286#art-c-20