Convenzione

Art. 15

In vigore dal 26 set 1981
. 1. - La persona che è stata consegnata non può essere perseguita, giudicata, detenuta per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, nè sottoposta ad alcuna restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna e diverso da quello che ha motivato l'estradizione, salvo che nei casi seguenti: (a) allorquando la persona estradata, avendo avuto la possibilità di farlo, non abbia lasciato, entro i 30 giorni successivi al suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale era stato consegnato o vi abbia fatto ritorno volontariamente dopo averlo lasciato; (b) allorquando lo Stato che l'ha consegnata vi acconsenta. A tal fine deve essere presentata una domanda accompagnata dai documenti indicati nell' e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e menzionante altresì la possibilità che è stata data allo stesso di presentare una memoria alle autorità dello Stato richiesto. Il consenso all'estensione dell'estradizione è concesso allorchè il reato per il quale è richiesta determini esso stesso l'obbligo di estradare, a termini della presente Convenzione. 2. - Tuttavia, lo Stato richiedente può prendere le misure necessarie in vista di un eventuale allontanamento dal territorio o di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia. 3. - Qualora la qualificazione data al fatto incriminato venga modificata nel corso della procedura, la persona estradata non è perseguita nè giudicata, se non nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato, nuovamente qualificato, consentano l'estradizione.
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