Convenzione

Art. 18

In vigore dal 26 set 1981
. I documenti da trasmettere o da produrre in applicazione della presente Convenzione sono redatti nella lingua dell'autorità richiedente ed accompagnati, eventualmente, da una traduzione nella lingua francese certificata conforme da un traduttore giurato;
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-18

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