Convenzione
Art. 22
In vigore dal 26 set 1981
.
1. - La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
2. - Essa cesserà di essere in vigore un anno dopo la notifica della denuncia di una delle Parti Contraenti.
IN FEDE DI CIÒ, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Bruxelles il 29 novembre 1978 in duplice esemplare nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Per il Governo della Repubblica italiana:
Pour le Gouvernement de la Republique italienne:
Voor de Regering van de Italiaanse Republiek:
Per il Governo del Regno del Belgio:
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie:
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-22