Convenzione

Art. 22

In vigore dal 26 set 1981
. 1. - La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 2. - Essa cesserà di essere in vigore un anno dopo la notifica della denuncia di una delle Parti Contraenti. IN FEDE DI CIÒ, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Bruxelles il 29 novembre 1978 in duplice esemplare nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico Per il Governo della Repubblica italiana: Pour le Gouvernement de la Republique italienne: Voor de Regering van de Italiaanse Republiek: Per il Governo del Regno del Belgio: Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie: Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-22

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