Convenzione

Art. 19

In vigore dal 26 set 1981
. 1. - Le spese occasionate dall'estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di tale Stato. 2. - Le spese occasionate dal transito attraverso il territorio dello Stato richiesto del transito sono a carico dello Stato richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-19

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