Convenzione
Art. 14
In vigore dal 26 set 1981
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Se la persona di cui si tratta è perseguita o condannata nello Stato richiesto per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, quest'ultimo Stato deve, comunque, decidere su tale domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'estradizione alle condizioni previste nell'. La consegna della persona estradanda può essere rinviata fin quando questi non abbia soddisfatto la giustizia dello Stato richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-14