Convenzione
Art. 13
In vigore dal 26 set 1981
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1. - Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione.
2. - Ogni rigetto totale o parziale è motivato.
3. - Se l'estradizione è concessa, il luogo e la data della consegna della persona richiesta sono stabiliti di comune accordo tra lo Stato richiesto e la Missione diplomatica dello Stato richiedente.
4. - Qualora la persona richiesta non sia stata ricevuta o consegnata alla data stabilita, lo Stato richiedente dovrà farla ricevere nel termine di un mese a decorrere da tale data. Trascorso tale termine la persona sarà posta in libertà e non potrà più essere estradata per lo stesso fatto.
5. - In caso di circostanze eccezionali che impediscano la consegna o la ricezione della persona richiesta, lo Stato interessato ne informa l'altro Stato, prima dello scadere del termine. I due Stati stabiliranno un'altra data per la consegna e le disposizioni del paragrafo 4, rimarranno applicabili.
Storico versioni
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