Convenzione
Art. 12
In vigore dal 26 set 1981
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1. - In caso di estradizione, lo Stato richiesto sequestra e consegna tutti gli oggetti provenienti dal reato, o che possano servire quali mezzi di prova, trovati in possesso della persona richiesta al momento del suo arresto o scoperti successivamente.
2. - La consegna può essere effettuata anche se l'estradizione non possa aver luogo a causa della evasione o della morte della persona richiesta. Tuttavia, se la morte della persona richiesta è sopravvenuta prima della condanna, la consegna degli oggetti menzionati al par. 1, non è effettuata se non alla condizione che, nello Stato richiesto, non vi siano terzi che vantino diritti su detti oggetti.
3. - Lo Stato richiesto, se lo ritiene necessario per un procedimento penale, può trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati, ovvero consegnarli a condizione che vengano restituiti.
4. - I diritti che lo Stato richiesto o terzi abbiano acquisito su tali oggetti sono in ogni caso fatti salvi; ove tali diritti esistano, gli oggetti debbono essere restituiti, al più presto possibile e senza spese, allo Stato richiesto.
Storico versioni
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