Convenzione

Art. 12

In vigore dal 26 set 1981
. 1. - In caso di estradizione, lo Stato richiesto sequestra e consegna tutti gli oggetti provenienti dal reato, o che possano servire quali mezzi di prova, trovati in possesso della persona richiesta al momento del suo arresto o scoperti successivamente. 2. - La consegna può essere effettuata anche se l'estradizione non possa aver luogo a causa della evasione o della morte della persona richiesta. Tuttavia, se la morte della persona richiesta è sopravvenuta prima della condanna, la consegna degli oggetti menzionati al par. 1, non è effettuata se non alla condizione che, nello Stato richiesto, non vi siano terzi che vantino diritti su detti oggetti. 3. - Lo Stato richiesto, se lo ritiene necessario per un procedimento penale, può trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati, ovvero consegnarli a condizione che vengano restituiti. 4. - I diritti che lo Stato richiesto o terzi abbiano acquisito su tali oggetti sono in ogni caso fatti salvi; ove tali diritti esistano, gli oggetti debbono essere restituiti, al più presto possibile e senza spese, allo Stato richiesto.
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