Convenzione
Art. 16
In vigore dal 26 set 1981
.
Salvo nel caso in cui l'interessato è rimasto sul territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente, o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello Stato richiesto è necessario per consentire allo Stato richiedente di estradare ad uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-16