Convenzione

Art. 11

In vigore dal 26 set 1981
. Se l'estradizione è richiesta in concorso da più Stati per lo stesso fatto o per fatti diversi, lo Stato richiesto decide, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare della relativa gravità e del luogo ove i reati sono stati commessi, delle rispettive date delle domande, della nazionalità della persona estradanda e della possibilità di una ulteriore estradizione a un altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-11

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