Convenzione
Art. 6
In vigore dal 26 set 1981
.
Se il reato per il quale l'estradizione è domandata è punito dalla legislazione belga con la pena capitale, il Governo italiano può subordinare l'estradizione alla condizione che il Governo belga dia assicurazioni, ritenute sufficienti dallo stesso Governo italiano, che la pena capitale non verrà eseguita.
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