Convenzione
Art. 1
In vigore dal 26 set 1981
CONVENZIONE di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO,
Avendo deciso di concludere una nuova Convenzione in materia di estradizione,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti:
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1. - Le Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme e alle condizioni determinate negli articoli seguenti, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o ricercate dalle autorità dell'altro Stato per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.
2. - Ai fini della presente Convenzione sono considerate come "misure di sicurezza" soltanto le misure restrittive della libertà personale ordinate dalle autorità giudiziarie in aggiunta o in sostituzione di una pena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-1