Convenzione
Art. 5
In vigore dal 26 set 1981
.
L'estradizione non è concessa:
(a) se il reato per il quale è domandata è considerato dallo Stato richiesto come consistente unicamente nella violazione di obblighi militari;
(b) se il reato per il quale è domandata è stato commesso sul territorio dello Stato richiesto;
(c) se il reato per il quale è domandata è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente e la legislazione dello Stato richiesto non autorizza il perseguimento dei reati della stessa natura commessi fuori dal proprio territorio;
(d) se la persona di cui si tratta è stata definitivamente giudicata nello Stato richiesto per il reato per il quale è stata domandata l'estradizione;
(e) se si è verificata la prescrizione del reato o della pena secondo la legislazione dello Stato richiesto o dello Stato richiedente;
(f) se è stata concessa una amnistia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto; in quest'ultimo caso, tuttavia, alla condizione che il reato sia compreso fra quelli che possono essere puniti in tale Stato, qualora siano stati commessi fuori dal proprio territorio da uno straniero;
(g) se per il reato per il quale l'estradizione è domandata, la persona di cui si tratta è sottoposta a procedimento penale nello Stato richiesto, o se le autorità competenti di tale Stato hanno deciso di non instaurare procedimenti penali o di porre fine ai procedimenti che avessero instaurato per lo stesso reato;
(h) se la persona richiesta è stata definitivamente giudicata dalle autorità di uno Stato terzo per il reato per il quale l'estradizione è domandata.
Storico versioni
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